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Contributo alternativo del decreto Sostegni bis: attenzione alla compilazione delle domande

La domanda per richiedere il contributo alternativo del decreto Sostegni bis presenta diverse novità rispetto alle precedenti “edizioni”. La particolarità più rilevante è la necessità di indicare tutti gli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework. Se poi il richiedente fa parte di un’impresa unica devono essere specificati anche i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 2 settembre. L’invio può essere effettuato tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi (dal 5 luglio) oppure tramite i canali telematici Entratel/Fisconline (dal 7 luglio).

Si prospetta piuttosto difficile la compilazione delle domande per richiedere il contributo alternativo del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, art. 1, commi da 5 a 15).
Il modello, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 175776 del 2 luglio 2021, presenta, infatti, diverse novità rispetto alle precedenti “edizioni” del contributo, che potrebbero mettere in difficoltà chi intende presentare istanza per ottenere il beneficio.
I soggetti interessati hanno tempo fino al 2 settembre per trasmettere le domande.
L’invio può essere effettuato tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, attivo dal 5 luglio, oppure tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, dal 7 luglio 2021.
Si sottolinea che possono presentare domanda solo i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che hanno presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA (Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021.

Dati del soggetto richiedente

Il modello si apre con la prima sezione nella quale devono essere indicati i dati del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) e il settore in cui si opera (agricolo, pesca e acquacoltura oppure altro settore).
Soggetti ammessi
Possono accedere al contributo alternativo i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA già attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti in Italia, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Soggetti esclusi
I soggetti la cui attività risulti cessata alla data alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Nell’istanza è necessario barrare l’apposita casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, ovvero il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall’inizio del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso dal 26 maggio 2021 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell’istanza.

Fatturato

Va poi indicato l’ammontare dei ricavi/compensi complessivi dell’anno 2019 (che non deve essere superiore a 10 milioni di euro).
Per ottenere tale dato, come per il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), occorre fare riferimento ai campi della dichiarazione dei redditi (modello 2020 per il 2019) riportati nelle istruzioni alla compilazione delle domande, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. n. 175776/2021.
Deve essere poi specificato:
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.
Detti importi vanno determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo.
Per individuare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due periodi, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi, così come definita all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972:
a) per le fatture immediate si deve considerare la data della fattura e
b) e per le fatture differite occorre fare riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura (sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 5/2021).
Per determinare, invece, le medie mensili dei due periodi, occorre dividere l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo di riferimento.
Rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Quindi:
a) nel caso di partita IVA attivata fino al 31 marzo 2019, occorre dividere l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per 12 mesi;
– nel caso di partita IVA attivata tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei mesi di attività rilevanti, occorre considerare esclusivamente il numero di mesi a partire dal mese successivo quello di attivazione della partita IVA.
In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero.
Attenzione
Ai fini dell’accesso al contributo, è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Tale requisito del calo del fatturato, a differenza del contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni, deve essere rispettato anche dai soggetti con partita IVA attivata dal 1° gennaio 2019.
Altra particolarità del contributo alternativo è quella di essere sempre commisurato alla riduzione del fatturato.
Non è previsto un importo minimo di 1.000/2.000 euro.
È fissato solo un importo massimo di 150.000 euro.

Aiuti di Stato ricevuti

Ma il vero scoglio nella compilazione delle domande è la nuova sezione relativa agli aiuti di Stato ricevuti.
Il contributo, come tutti i precedenti contributi a fondo perduto erogati nel periodo di emergenza da Coronavirus, è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. “Temporary Framework”).
Ognuna delle suddette sezioni prevede uno specifico massimale di aiuto e fissa i requisiti da rispettare ai fini della loro ammissione.
Nella domanda, quindi, il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dei requisiti previsti per la Sezione 3.1 ovvero per la Sezione 3.12 del Temporary Framework qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, è necessario calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui si è beneficiato per ciascuna sezione.
A tal fine, nel quadro A per ciascuno degli aiuti di Stato ricevuti si deve specificare se è stato ottenuto rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12 e, se si indica la sezione 3.12, devono essere riportate le date di inizio e fine del periodo ammissibile relativamente al quale si sono verificati i requisiti previsti. Se tali date non vengono indicate, si intende che i requisiti previsti si sono verificati rispetto all’intero periodo ammissibile, compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
Se poi si fa parte di un’impresa unica, nel quadro B è necessario specificare i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte di tale impresa unica.
Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per le due sezioni 3.1 e 3.12 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato, indicando tale minor importo nell’apposita sezione dell’istanza denominata “Minor importo richiesto”.
Pertanto, qualora, prima di presentare istanza per ottenere il contributo, se il limite massimo di aiuti di Stato è già stato superato, non si può procedere con la richiesta.

Modalità di fruizione del contributo

Nella domanda è poi necessario indicare la modalità di erogazione del contributo.
Si può scegliere alternativamente tra:
a) erogazione tramite accredito su conto corrente (in tal caso deve essere il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato o cointestato al soggetto richiedente) b) o riconoscimento sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

Elenco degli aiuti ricevuti

Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020):
– art. 24 “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”
– art. 25 “Contributo a fondo perduto”
– art. 28 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”
– art. 120 “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”
– art. 129-bis “Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia”
– art. 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico” – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020):
– art. 78, comma 1 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
– art. 78, comma 3 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020):
– art. 1, commi 1-10 “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”
– art. 1-bis “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
– art. 1-ter “Estensione dell’applicazione dell’art. 1 ad ulteriori attività economiche”
– art. 8 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”
– art. 8-bis “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”
– art. 9 “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1”
-art. 9-bis “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2”
Decreto Natale (D.L. n. 172/2020):
– art. 2 “Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione”
Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020):
– art. 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021):
– art. 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici”
– art. 1-ter “Contributo a fondo perduto per le start-up”
– art. 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”
– art. 6, comma 5 “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI”
– art. 6-sexies “Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)
Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021):
– art. 1, commi 1-4 “Contributo a fondo perduto automatico”
Altri aiuti:
altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (compresi quelli non fiscali e non erariali)

Fonte: Ipsoa.it