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Il periodo di maternità, anche fuori dal rapporto di lavoro, può essere utile a fini pensionistici

Anche i periodi di maternità verificatisi in periodi di non occupazione e di non copertura da contribuzione, possono essere riscattati alla stregua del congedo obbligatorio, ma dietro domanda.

La maternità può essere utile anche ai fini pensionistici. La normativa previdenziale italiana infatti riconosce alle lavoratrici dipendenti i contributi figurativi per i 5 mesi del cosiddetto congedo obbligatorio, quello che scatta a due mesi dalla data presunta del parto e termina tre mesi dopo il parto (in alcuni casi anche un mese prima e quattro mesi dopo).

Ma parliamo di maternità sopraggiunta durante la continuità del rapporto di lavoro, cioè quando la lavoratrice in dolce attesa è assunta. Diverso è il caso della maternità sopraggiunta durante un periodo di assenza di assunzione. Proprio questo è l’argomento dell’approfondimento odierno, cioè l’eventuale contribuzione figurativa per la cosiddetta maternità fuori dal rapporto di lavoro.

Maternità fuori dal rapporto di lavoro, cosa significa ai fini pensionistici?

L’accredito dei contributi figurativi per la maternità durante il congedo obbligatorio in linea di massima viene accreditata automaticamente al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro. È l’Istituto Previdenziale a riconoscere alla lavoratrice in congedo, la contribuzione figurativa valida sia per la misura che per il diritto alla pensione.

Va sottolineato che l’automatismo nell’accredito della contribuzione figurativa per maternità in congedo obbligatorio non riguarda gli eventi (le maternità) antecedenti il primo gennaio 1994.

L’accredito figurativo automatico infatti si applica solo agli eventi a partire dal primo gennaio 1994 e solo a condizione che la lavoratrice abbia non meno di 5 anni di anzianità contributiva. Per le maternità antecedenti tale data occorre presentare domanda per vedersi accreditare la correlativa contribuzione figurativa.

Va sottolineato che la domanda di accredito deve essere antecedente la fruizione di una pensione e pure antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro dal momento che per riscattare in maniera gratuita i periodi di maternità antecedenti il 1994, occorre essere in costanza di lavoro alla data di richiesta.

Le regole per le maternità precedenti il primo gennaio 1994 valgono anche per le maternità fuori dal rapporto di lavoro. Infatti è data facoltà di riscattare, sempre dietro domanda, i periodi di maternità sopraggiunti in un periodo in cui la lavoratrice non era assunta.

E’ possibile quindi, riscattare i periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro ma a condizione che al momento della richiesta all’Inps, la lavoratrice abbia maturato non meno di 5 anni di contribuzione versata. Almeno 5 anni di contribuzione significano almeno 260 contributi settimanali e sono validi tutti i contributi tranne quelli da lavoro autonomo ed anche quelli relativi a ferie o malattia retribuita.

Anche per questa domanda di riscatto della contribuzione figurativa da maternità esterna ad un rapporto di lavoro, occorre essere assunti alla data di richiesta e non essere titolari di un trattamento pensionistico se si escludono la pensione di invalidità e l’assegno ordinario di invalidità.

Quante settimane di contribuzione possono essere riscattate?

Sono 5 mesi, cioè 22 settimane di contribuzione il periodo di contribuzione figurativa recuperabile attraverso il riscatto della maternità esterna ad un rapporto di lavoro. Questo vale per ogni maternità, ovvero, 5 mesi per ogni gravidanza fuori dal rapporto di lavoro. In altri termini, si possono recuperare gli stessi mesi dell’astensione obbligatoria appannaggio di quelle madri lavoratrici che la maternità la passano in costanza di rapporto di lavoro.

Va ricordato che quando si parla di maternità al di fuori del rapporto di lavoro non si intende la maternità sopraggiunta durante la titolarità della Naspi perché già di per sé il periodo indennizzato dalla disoccupazione Inps è coperto da una sua contribuzione figurativa. Inoltre va ricordato che il congedo di maternità spetta anche alle disoccupate che si trovano ad iniziare il congedo entro 60 giorni dall’ultima attività lavorativa svolta.

Alla stregua di qualunque altro periodo di contribuzione figurativa, la maternità non vale per alcune misure previdenziali come per esempio, nelle pensioni con opzione contributiva. Inoltre per le anticipate si possono sfruttare massimo 5 anni di queste tipologie di contribuzioni previdenziali.

Riscattare i periodi di maternità è una facoltà che vale per tutte le lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che del Pubblico Impiego. La domanda di accredito va fatta utilizzando il modulo prestabilito e disponibile sul portale ufficiale dell’Inps. Alla richiesta occorre allegare una dichiarazione sostitutiva nella quale riportare la data di nascita del bambino, i suoi dati anagrafici e quelli della madre.

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