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IMU 2020, acconto 16 giugno: esenzioni e novità

Possibile l’utilizzo dei consueti codici tributo, che quindi restano quelli utilizzati negli anni scorsi per l’imposta sugli immobili.

Scadenza IMU in arrivo il 16 giugno per i contribuenti italiani, relativamente alla prima rata di acconto. Scadenza che resta valida salvo diverse decisione da parte dei Comuni in ambito emergenza Covid-19.

Tuttavia ci sono delle novità previste dal Decreto Rilancio, che prevede esenzioni per alberghi, pensioni e immobili che ospitano attività del settore turismo.

Tasi-IMU
Confluita la Tasi nella stessa IMU – di base con un meccanismo di fusione delle aliquote e compensazione dei tributi per far sì che alla fine dei conti si pagherà quanto nel 2019, resta ovviamente l’esenzione per la prima casa e tutte le eventuali agevolazioni previste a livello locale.

Acconto IMU
Salvo eccezioni, nella maggior parte dei casi i grandi comuni non hanno previsto proroghe, lasciando invariato il termine del 16 giugno. In questo caso è necessario, per determinare l’importo della prima rata 2020, calcolare il 50% di quanto pagato nel 2019 come totale IMU-TASI.

Rata IMU e codici tributo
Il pagamento si effettua con il modello F24. L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 29/2020, ha stabilito che, per esigenze di semplificazione, i versamenti vanno effettuati con i codici tributo degli anni scorsi (che erano stati istituiti con le risoluzioni 35/2012 e 33/2013), di seguito elencati.

  • 3912: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE”;
  • 3913: “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad usostrumentale -COMUNE”;
  • 3914: “IMU – imposta municipale propria per i terreni –COMUNE”;
  • 3916: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
  • 3918: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati –COMUNE”;
  • 3923: “IMU – imposta municipale propria –INTERESSI DAACCERTAMENTO -COMUNE”;
  • 3924: “IMU – imposta municipale propria –SANZIONI DAACCERTAMENTO -COMUNE”;
  • 3925: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –STATO”;
  • 3930: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –INCREMENTO COMUNE”

C’è invece un nuovo codice tributo per il versamento tramite modello F24 dell’IMU relativa agli immobili merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (comma 751 legge 160/2019):

  • 3939: denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.

I codici tributo vanno esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • campo “codice ente/codice comune“: indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate;
  • casella “Ravv.”: barrare solo se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • casella “Acc.”: è quella da barrare per il pagamento dell’acconto;
  • casella “Saldo”: se il pagamento si riferisce al saldo;

se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.”e “Saldo”.

I codici tributo sono gli stessi utilizzati negli anni scorsi anche per gli enti pubblici, che li utilizzeranno per compilare l’F24 EP (sono riepilogati nella risoluzione delle Entrate sopra citata).

Sono comunque esentati dal pagamento della prima rata IMU 2020, quindi non dovranno pagare nulla, i seguenti immobili (la norma di riferimento è l’articolo 177 del decreto Rilancio, dl 34/2020):

  • alberghi e pensioni (categoria catastale D2);
  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
  • stabilimenti termali;
  • agriturismo;
  • villaggi turistici;
  • ostelli della gioventù;
  • rifugi di montagna;
  • colonie marine e montane;
  • affittacamere per brevi soggiorni;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • bed & breakfast;
  • residence;
  • campeggi.

Attenzione: l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.

 

Fonte:quifinanza.it