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Indennità Covid-19: lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

Cos’è

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.

A chi è rivolto

Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • professionisti con partita IVA;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati di vendita a domicilio.

Liberi professionisti

Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.

A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l’Agenzia delle Entrate per i controlli.

Collaboratori coordinati e continuativi

Per tale categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.

A tale indennità possono accedere, per marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l’indennità di maggio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l. 18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo

Per tale categoria di lavoratori (art. 29 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 5 e 6 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.

A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Ai fini dell’accesso alle indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità di 600 euro può essere richiesta anche dai lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI.

In presenza di tali requisiti (assenza lavoro subordinato e NASpI), relativamente al mese di maggio, i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono chiedere un’indennità di 1.000 euro.

Operai agricoli a tempo determinato

Per tale categoria di lavoratori (art. 30 d.l. 18/2020, art. 84 c. 7 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e di 500 euro per aprile 2020.

Purché possano fare valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori dello spettacolo

Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art. 84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
  • reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti:

  • almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
  • reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. A, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. A d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali con:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori intermittenti

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. B, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84, c. 8 lett. B d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, con i seguenti requisiti:

  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori autonomi occasionali

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. C, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C d.l. 34/2020), titolari di un contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, spetta con:

  • assenza di partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
  • assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori incaricati di vendita a domicilio

Spetta (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. D, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. D d.l. 34/2020) un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:

  • partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Come funziona

Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.

Le indennità non sono cumulabili:

  • tra loro;
  • con il Reddito di Emergenza;
  • con l’indennità per i domestici;
  • con l’indennità per gli sportivi.

Le indennità sono cumulabili con:

  • assegno ordinario di invalidità;
  • indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
  • indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
  • indennità di disoccupazione agricola;
  • borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).

Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).

Indennità liberi professionisti

Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
A tali indennità possono accedere, per marzo ed aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per maggio, oltre alla partita IVA, attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’INPS verifica con l’Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.

Indennità collaboratori coordinati e continuativi

Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commerciati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.

Indennità dei lavoratori stagionali dei settori del turismo

Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
Limitatamente al mese di marzo 2020, l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, si può accedere alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

Indennità degli operai agricoli a tempo determinato

Per marzo 2020 spetta un’indennità di 600 euro, per aprile 2020 un’indennità di 500 euro.

Indennità lavoratori dello spettacolo

Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, si può accedere alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

Indennità lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo

Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Indennità lavoratori intermittenti

Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Indennità lavoratori autonomi occasionali

Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Indennità lavoratori incaricati di vendita a domicilio

Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Per queste ultime quattro categorie, limitatamente al mese di marzo 2020, non sono cumulabili con le integrazioni salariali di cui agli articoli 19-22 del decreto Cura Italia (cassa integrazione) e con le indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 1, d.m. 28 marzo 2020.

Quanto spetta

Tabella – Tipologia di indennità previste da DL Cura Italia e DL Rilancio: importi per mensilità  (pdf 104KB)

Domanda

I lavoratori in possesso dei requisiti devono presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati.

Ad eccezione dei liberi professionisti, per coloro che hanno già richiesto l’indennità per il mese di marzo 2020, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per i mesi di aprile e maggio (ove previsto) senza necessità di presentare una nuova domanda.

Come previsto dal decreto Rilancio le indennità relative a marzo 2020 possono essere richieste entro il 3 giugno 2020, ossia entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).

I titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), che non abbiano ancora presentato la domanda di indennità, relativa al mese di marzo 2020, possono presentare la domanda entro l’8 giugno 2020.

Tabella di riepilogo: termini di presentazione domande per tipo di indennità (pdf 192KB)

Indennità liberi professionisti, indennità collaboratori coordinati continuativi e indennità stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Per richiedere l’indennità di 600 euro relativa a marzo 2020, si può presentare la domanda all’INPS fino al 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

A chi ha beneficiato dell’indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per aprile, senza necessità di invio di una nuova domanda.

Per l’indennità di maggio, viceversa, limitatamente ai professionisti, è necessario presentare una domanda, anche se si è già fruito delle indennità di marzo e aprile.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per richiedere l’indennità di 600 euro relativa a marzo 2020, si può presentare la domanda fino al 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

A chi ha beneficiato dell’indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per aprile, senza necessità di invio di una nuova domanda.

Per maggio questa tipologia di indennità non è prevista.

Indennità operai agricoli a tempo determinato

Per richiedere l’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo, si può presentare la domanda fino al 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

A chi ha beneficiato dell’indennità relativa a marzo, viene accreditata una somma anche per aprile, senza necessità di invio di una nuova domanda, ma della misura di 500 euro.

Indennità lavoratori dello spettacolo

Limitatamente al mese di marzo, la domanda deve essere presentata entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

Per il mese di aprile 2020 occorre inviare la domanda se non già presentata per marzo.

Indennità lavoratori stagionali di settori differenti da quello del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio

È sufficiente l’invio di una domanda relativa a marzo 2020, per avere il pagamento del bonus da 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio.

Fonte:inps.it