Scopri come regolarizzare i carichi affidati alla Riscossione dal 2000 al 2023: c’è tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare l’istanza.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato i servizi telematici per aderire alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura permette ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio.
Cosa rientra nella Rottamazione-quinquies
La nuova definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tra questi rientrano:
- Imposte derivanti da dichiarazioni annuali e controlli automatici/formali;
- Contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento);
- Sanzioni per violazioni del Codice della Strada (in questo caso l’agevolazione si applica solo agli interessi).
Come presentare la domanda
La domanda di adesione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026. Sono disponibili due modalità sul sito ufficiale:
- Area Riservata: accedendo con SPID, CIE o CNS, il contribuente può selezionare direttamente le cartelle o gli avvisi che desidera rottamare. Accedi all’area riservata
- Area Pubblica: compilando il form dedicato e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, sarà necessario convalidare la richiesta tramite un link inviato via e-mail entro 72 ore.
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Modalità di pagamento e scadenze
In fase di domanda, il contribuente può scegliere tra:
- Un’unica soluzione, da pagare entro il 31 luglio 2026.
- Pagamento rateale, con un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate scadranno rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026.
Il Prospetto Informativo
Prima di presentare la domanda, è consigliabile richiedere online il Prospetto Informativo. Questo documento elenca nel dettaglio i debiti che possono essere inseriti nella Rottamazione-quinquies e l’importo ridotto da pagare.
Attenzione: Il mancato pagamento anche di una sola rata (oltre i 5 giorni di tolleranza) comporta la decadenza dai benefici e la ripresa delle ordinarie procedure di riscossione.
Dopo aver presentato la domanda
Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Se hai presentato la domanda in area pubblica:
- riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Sovraindebitamento
È possibile aderire alla Rottamazione-quinquies anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.
In questo caso, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
Il modello DA-LS-2026 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.
Documentazione
Modello DA-LS-2026 (italiano) – pdf
Modello DA-LS-2026 (tedesco) – pdf




